💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Sono state aggiornate di recente, da parte dell’INPS, tramite apposita circolare, le 🧮 fasce di retribuzione e gli importi dei #contributi applicati ai rapporti di #lavorodomestico 🏠, a seguito dell’aumento percentuale dell’indice dei prezzi al consumo.
Continua ad essere applicato ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato il contributo #addizionale, a carico del datore di lavoro, 👉pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale); tale contributo non è dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti.
I contributi 💰 devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare di riferimento.
Le scadenze di versamento relative al 2023 risultano le seguenti:
📆 1° trimestre 2023 (gennaio – marzo): martedì 11 aprile 2023;
📆 2° trimestre 2023 (aprile – giugno): lunedì 10 luglio 2023;
📆 3° trimestre 2023 (luglio – settembre): martedì 10 ottobre 2023;
📆 4° trimestre 2023 (ottobre – dicembre): mercoledì 10 gennaio 2024.
📌 In caso di #cessazione del rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.
➕ In aggiunta ai contributi obbligatori, i datori di lavoro che applicano il CCNL “Lavoro Domestico” devono versare i contributi di assistenza contrattuale nella misura oraria complessiva, dal 1° gennaio 2021, di € 0,06, di cui € 0,02 a carico del lavoratore. I contributi di assistenza contrattuale (CAS.SA.COLF) devono essere versati con ➡ periodicità trimestrale all’INPS entro gli stessi termini di scadenza dei contributi obbligatori ed avvalendosi delle stesse modalità.
🎓Fonte: Circolare INPS n. 13 del 2 febbraio 2023🎓