📌 Il computo del congedo parentale 👶
🅰 E’ lecito usufruire del #congedoparentale in modalità “frazionata” ovvero rientrare al lavoro un giorno prima dei sabato e domenica o giorni festivi e riprendere subito dopo il congedo, così da non poter considerare tali giornate festive ricomprese nel calcolo del congedo?
Con 🎓 Ordinanza n. 15633 del 22/07/2020 🎓 la Corte di Cassazione ha stabilito che la fruizione del beneficio:
❌ si interrompe quando l’interessato rientri al lavoro;
✅ ricomincia a decorrere quando il soggetto riprende il periodo di astensione. 📢 Si tiene conto dei #giornifestivi solo nel caso in cui rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione del congedo e non quando l’interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo 📆 e riprenda a godere del periodo di astensione dal giorno immediatamente successivo.
🅱 Se il dipendente rientra in servizio sempre il venerdì e riprende il congedo il lunedì, è un abuso del diritto?
➡ No❗Per la Corte di Cassazione, rileva l’interesse del #minore all’accudimento ed all’inserimento nel nucleo familiare👧👦 🏠.