💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Viene riconosciuto in modo strutturale il #diritto del 👨👦 padre lavoratore subordinato a fruire di 10 giorni di congedo obbligatorio indennizzato, anche in contemporanea con la fruizione del congedo di maternità da parte della madre, in caso di 📌 nascita, 📌 adozione o 📌 affidamento di un bambino. Tale congedo può essere fruito #continuativamente o in modo #frazionato (ma non ad ore) nel periodo che va dai 📆 due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi 📆 . Il congedo va richiesto per 📝 iscritto con un preavviso 👉 non minore di 5 giorni.
L’INL ha comunicato recentemente quali siano le 💸 sanzioni applicabili in caso di mancato riconoscimento del diritto all’esercizio del congedo di paternità obbligatorio da parte del datore di lavoro.
Il 1️⃣ rifiuto, 2️⃣ l’opposizione o 3️⃣ l’ostacolo alla fruizione dei diritti del congedo sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro, con l’aggiunta di una ❗ sanzione consistente nell’impedimento del conseguimento della certificazione della parità di genere, se l’inosservanza è rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta di tale certificazione.
La violazione è 🔀 diffidabile nel caso in cui il congedo sia ancora fruibile e raccomanda agli Ispettori di verificare il comportamento datoriale tenuto, in merito all’eventuale preavviso non rispettato o ad eventuali condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
🎓Fonte: nota INL n. 2414 del 6 dicembre 2022🎓