💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Il legislatore comunitario nel 2019 ha circoscritto i confini dell’istituto del periodo di #prova nell’articolo 8 della Direttiva (Ue) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno.
L’Italia, con 📆 decorrenza 13 agosto 2022 📆, ha dato finalmente attuazione alla Direttiva UE prevedendo nell’articolo 7 del D. Lgs n. 104 del 27 giugno 2022 il riconoscimento di nuovi diritti a favore dei lavoratori in merito alla prova, che riguardano:
✋ una #durata ragionevole → non può essere superiore a 6️⃣ mesi, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, che possono prevedere una durata inferiore;
✋ una durata proporzionata → nei contratti a termine, il periodo di prova va stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto ed alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego;
✋ un divieto di ripetizione → in caso di #rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova;
✋ un prolungamento → in caso di sopravvenienza di eventi, quali 🤧malattia, 🤕 infortunio, 🤰 congedo di maternità o 👶 paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.
🎓Fonte: articolo 7 del D. Lgs. n. 104 del 27 giugno 2022🎓