💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Nel corso degli anni, il sistema di 📊 calcolo dei trattamenti pensionistici è variato, in seguito a importanti riforme.
Dopo anni in cui è stato applicato il #sistemaretributivo, a partire dal 1️⃣9️⃣9️⃣6️⃣, con la Legge n. 335 del 08/08/1995 (riforma Dini), è stato introdotto il #sistemacontributivo.
🟠 Nel modello retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli anni di attività, prevedendo il versamento dei contributi sulle ❗ intere retribuzioni annuali percepite❗, senza applicazione di massimali.
🟢 Il sistema contributivo, invece, rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto i contributi accantonati (montante) vengono convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell’età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. Tale sistema prevede un 🛑 #massimale annuo di retribuzione sul quale calcolare i contributi per i ✋ soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 o verso coloro che hanno ✋ optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo (lavoratori che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e che possono far valere, al momento dell’opzione, un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui cinque successivi al 1995).
📌 Nel caso di 🔀 coesistenza nell’anno di 1️⃣ rapporti di lavoro subordinato e di 2️⃣ rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato 👉 non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.