💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
L’INPS ha di recente fornito le indicazioni operative per l’applicazione di quanto introdotto dalla #LeggediBilancio2023, in merito 🔼 all’aumento dell’indennità spettante per il congedo parentale, per un solo mese, nella misura dell’8️⃣0️⃣%.
Il diritto è esercitabile entro i 6️⃣ anni di vita del figlio o entro 6️⃣ anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore.
📌 Trova applicazione nei confronti dei soli lavoratori #subordinati.
La misura pari all’80% riguarda 📆 un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro; tale agevolazione 💰 è, quindi, alternativa tra i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto.
È applicabile solo ai genitori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità 🔀 successivamente al 31 dicembre 2022.
L’INPS ha istituito nuovi codici Uniemens per l’esposizione del congedo con indennità maggiorata (a seconda che sia giornaliero o orario), inseribili ✋ nei flussi di competenza da luglio 2023.
🟢 Per quanto riguarda i periodi pregressi, si deve attendere una successiva comunicazione da parte dell’Istituto per definire le modalità di conguaglio / recupero di quanto spettante.
La domanda di congedo parentale dev’essere presentata sempre ed esclusivamente 💻 in modalità telematica.
🎓Fonte: Circolare INPS n. 45 del 16/05/2023🎓