💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Distacco: 📌 si realizza quando un datore di lavoro (distaccante) pone uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa temporanea. 🔀Non è previsto per legge alcun divieto assoluto in merito al distacco di un #apprendista, ma occorre garantire a quest’ultimo il regolare adempimento 👥 dell’#obbligodiformazione interna ed esterna.
Al fine di garantire la formazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che:
🟢 bisogna prevedere l’ipotesi del distacco nel piano formativo dell’apprendista;
🟢 nell’accordo di distacco si deve coinvolgere anche il tutor o un referente aziendale presso il distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del piano
formativo;
🟢 il distacco dell’apprendista deve avere una durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato. In caso contrario, si delegherebbero gli aspetti formativi del contratto ad un soggetto diverso e terzo rispetto all’effettivo datore di lavoro.
👉 Per la legittimità del distacco non vi è necessità di una previsione contrattuale che lo autorizzi. La disciplina vigente stabilisce che non è richiesto il consenso del lavoratore, tranne nel caso in cui il distacco comporti un mutamento delle mansioni.