💡 LO SPUNTO DEL SABATO 💡
L’assunzione del lavoratore può essere preceduta dal rilascio da parte del datore di lavoro di una 📄 lettera di impegno all’assunzione la quale, assumendo la funzione di contratto preliminare, se sottoscritta dal lavoratore impegna entrambe le parti a 🤝 concludere successivamente il contratto di assunzione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Tale accordo preliminare deve essere ✏️ sottoscritto a pena di nullità nella stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo e deve contenere gli elementi essenziali che saranno oggetto del futuro rapporto di lavoro.
Qualora il datore di lavoro ❌ non rispetti le condizioni previste dall’impegno all’assunzione, il lavoratore, fatto salvo il risarcimento del danno, può alternativamente:
🔹 rivolgersi al giudice al fine di ottenere una 👨⚖️ sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso, dando origine così al rapporto di lavoro;
🔹 chiedere la ✂️ risoluzione del contratto.
La lettera di impegno all’assunzione può prevedere una penale che il lavoratore è chiamato a 💰 pagare alla controparte, a titolo di risarcimento del danno, nel caso in cui non si presenti in servizio ⌛ entro una certa data o un certo termine previsto dall’accordo precontrattuale. In base ad una recente pronuncia del Tribunale di Forlì, il lavoratore è obbligato al versamento della penale anche qualora l’assunzione preveda il superamento di un periodo di prova, in quanto la clausola opera in fase preassuntiva, mentre la prova produce i propri effetti solo una volta iniziato il rapporto di lavoro.
🎓 Fonte: Codice civile, art. 1331, 1351 e 2932; Tribunale di Forlì, 21 marzo 2023. 🎓