💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Il Ministero dell’Interno, al fine di adeguarsi alla direttiva n. 2009/52/CE del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impieghino cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è #irregolare, ha provveduto ad aggiornare il costo medio del rimpatrio a carico del datore di lavoro per l’anno 2023.
Tramite l’invio della comunicazione obbligatoria, in sede di assunzione del lavoratore immigrato, il datore di lavoro dichiara che:
🚩 il cittadino straniero dispone di un alloggio che rientra nei parametri previsti dalla legge per gli 🏠 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il datore di lavoro non ha l’obbligo di trovare una dimora al lavoratore essendo questa un’incombenza in capo allo straniero, ma è tenuto a ✋ certificarne l’idoneità. È opportuno, pertanto, farsi consegnare il #certificatodiidoneitàalloggiativa rilasciato dal Comune o dall’ASL. In caso di cambio di residenza, il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro presentando anche nuova certificazione di idoneità alloggiativa;
🚩 si impegna al pagamento delle 👉 spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel 🌎 Paese di provenienza. Tali spese dovranno essere sostenute solo ed esclusivamente se lo straniero venga rimpatriato #coattivamente in seguito all’adozione di un provvedimento di ❌ espulsione. Per l’anno 2023 il 💰 costo medio del #rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente è fissato in euro 2.365,23.
Tale obbligo non sussiste nel caso in cui il lavoratore decida 👋 spontaneamente di concludere il rapporto di lavoro e rientrare nel proprio Paese, così come quando il lavoratore decida di 🔄 dimettersi ed iniziare un nuovo rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, sarà il nuovo datore di lavoro ad assumersi gli oneri legati all’eventuale rimpatrio del lavoratore.
🎓Fonte: D.M. 03/02/2023 – pubblicato in G.U. n. 138 il 15/06/2023🎓