💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
La Legge di Bilancio 2022 ha rinnovato, per l’anno in corso, lo #sgravio per le assunzioni in apprendistato di primo livello.
L’ apprendistato di primo livello, anche detto “apprendistato per qualifica o diploma professionale”, è un contratto di lavoro finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani tra i 15 e i 25 anni nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un #diploma e di competenze professionali. Con questa tipologia di contratto, quindi, il lavoratore può frequentare un corso di formazione 🏫 o di istruzione per conseguire un diploma o una qualifica professionale, ed essere, nel contempo, assunto 🏭 come apprendista.
Lo sgravio è applicato se sussistono due requisiti:
1️⃣ assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
2️⃣ datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti 👉 pari o inferiore a nove 👈.
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’#azzeramento 📌dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 📌5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
🔹✋ Attenzione! E’ necessario tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti.
🎓Fonte: circolare INPS n. 70 del 15/06/2022🎓