💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
I contratti collettivi possono stabilire, in capo al datore di lavoro, un #obbligo di integrazione delle indennità erogate dagli Istituti durante gli eventi di malattia, maternità ed infortunio, al fine di garantire il 👉 raggiungimento di una percentuale retributiva in tali periodi di assenza dal lavoro.
✋ Dal momento che l’indennità (INPS o INAIL) è netta ai fini previdenziali, ovvero non concorre alla formazione dell’imponibile previdenziale e al relativo calcolo dei contributi, è necessario:
📌 calcolare l’integrazione a carico dell’azienda maggiorando il valore dell’indennità a carico dell’Ente pubblico di un coefficiente, detto di #lordizzazione;
📌si evita cosi che il lavoratore percepisca una retribuzione più alta durante tali assenze rispetto al normale periodo lavorato.
📢 L’indennità erogata dall’Istituto non è infatti soggetta a contribuzione ed il periodo di assenza è coperto dai cosiddetti #contributifigurativi.
La lordizzazione è quindi l’operazione da effettuarsi per il calcolo della maggiorazione figurativa delle indennità di malattia, maternità, infortunio.
🔹 Il coefficiente si ottiene applicando la seguente formula:
100/(100 – percentuale dei contributi a carico del dipendente).
L’integrazione a carico del datore di lavoro sarà pertanto data 🧮 dalla sottrazione della retribuzione spettante al lavoratore per il periodo di assenza e l’indennità erogata degli istituti lordizzata (indennità moltiplicata per tale coefficiente).