?LO SPUNTO DEL SABATO?
In caso di #genitorilavoratori con figlio o figli conviventi #minori di anni 16, il nuovo Decreto Fiscale ha stabilito che, fino al ? 31/12/2021, se vi è:
1️⃣ sospensione dell’attività didattica;
2️⃣ infezione da Sars del figlio;
3️⃣quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto,
il genitore, ? alternativamente all’altro genitore, possa richiedere per tutto o parte della durata dei periodi indicati sopra, il congedo parentale all’INPS, in forma giornaliera o oraria, avendo diritto a un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione (solo nel caso di figli di età minore di 14 anni – ✋ dai 14 ai 16 anni spetta il diritto al congedo, che però non sarà retribuito).
? A differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali Covid, la fruizione dello stesso non è subordinata allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non sia prevista la possibilità di effettuazione della stessa in modalità agile. ✅ Pertanto, in base a quanto disposto, il genitore che ha un figlio in una delle situazioni sopra indicate, potrà scegliere se richiedere lo smart working o il congedo parentale.
? Eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 per i periodi che decorrono dalla data di inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021, possono essere convertiti, su richiesta dell’interessato, nei congedi parentali Covid-19.
?Fonte: D.L. n. 146/2021 art. 9?