💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Per permettere alla madre 👩👧 di assistere direttamente il bambino durante il primo anno di vita, l’articolo 39 e ss. del 🎓 DL 151/2001 🎓 prevede i riposi giornalieri per #allattamento.
La lavoratrice ha diritto a:
👶 2 ore di permesso al giorno qualora svolga un orario giornaliero di lavoro di almeno 6 ore;
👶 1 ora, se svolge meno di 6 ore lavorative;
👶 se il datore di lavoro ha istituito un asilo nido in azienda o nelle immediate vicinanze, 1 ora se l’orario giornaliero di lavoro è pari o superiore a 6 ore, 30 minuti se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.
👶👶 In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono #raddoppiati.
Per poterne usufruire, la madre deve presentare la richiesta 👥 direttamente al proprio datore di lavoro. Le ore di permesso sono considerate lavorate a tutti gli effetti, alla lavoratrice spetterà un’indennità #acaricoInps pari all’intero ammontare della retribuzione che avrebbe percepito lavorando. L’importo anticipato è comprensivo anche della parte di tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive.
Anche il #padre può usufruire di questi periodi di riposo, nei seguenti casi:
1️⃣ qualora i figli siano affidati solamente a lui;
2️⃣ in alternativa alla madre lavoratrice dipendente se non se ne avvale;
3️⃣ qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (es. autonoma);
4️⃣ in caso di morte o di grave infermità della madre.
👉 E’ necessario che il padre presenti anche #istanza all’INPS oltre che richiesta al proprio datore di lavoro.
❌ Il padre lavoratore non ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento in caso di madre non lavoratrice.