?LO SPUNTO DEL SABATO?
In caso di #sospensione della prestazione lavorativa avvenuta nel corso della durata del contratto di #apprendistatoprofessionalizzante, bisogna distinguere tra: ? assenze dovute per malattia?, infortunio?, gravidanza?; ? assenze dovute ad interventi di cassa integrazione?. ? Nel primo caso, si rimette ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 3️⃣0️⃣giorni. ?Per la seconda tipologia di assenze, la normativa di legge dispone che, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è #prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ⌚ ore di integrazione salariale fruite, sia nei casi di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro. ?La proroga si considera automatica, senza alcuna necessità di un intervento della contrattazione collettiva. In entrambe le situazioni, è richiesta la ? comunicazione obbligatoria di proroga al Centro per l’Impiego per indicare la modifica del termine finale del periodo formativo e apposita ? lettera al lavoratore, prima del termine inizialmente stabilito, con il dettaglio della nuova scadenza del periodo di formazione e delle relative ragioni.
?Fonte: artt. 2 e 42 D. Lgs. 81/2015?