?LO SPUNTO DEL SABATO?
? Il #contrattodiapprendistato è un contratto di lavoro ? a tempo indeterminato che al suo interno prevede un ? periodo di formazione a termine.
Il recesso può quindi avvenire ? durante il periodo formativo o ? al suo termine.
? Se il datore di lavoro recede durante il periodo di formazione, devono sussistere delle ❌cause giustificative di licenziamento (giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo).
? Al termine del periodo di #formazione, invece, le parti possono recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro senza una giustificazione, dovendo rispettare però il ? termine di #preavviso contrattualmente previsto (recesso ex art. 2118 c.c.). Tale volontà va sempre comunicata per ? iscritto; in caso contrario, il rapporto ↪ prosegue automaticamente a tempo indeterminato a decorrere dalla data di fine del periodo formativo.
Il datore di lavoro è tenuto a versare il ? ticket di licenziamento in caso di recesso alla fine dell’apprendistato.
✅ È sempre possibile rassegnare le dimissioni da parte del lavoratore durante il periodo formativo o al termine dello stesso, ma in tal caso, affinché il recesso sia efficace, è necessario che l’apprendista presenti le dimissioni ? in via telematica.
? Fonte: art. 42 D. Lgs. n. 81/2015 ?