LO SPUNTO DEL SABATO – RIMBORSO CHILOMETRICO ESENTE AI RIDER: QUANDO?

29 Aprile 2023
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Studio Necchio

💡LO SPUNTO DEL SABATO💡

Secondo il principio generale, tutte le #somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per lo stesso lavoratore 👉 reddito di lavoro dipendente 👈, salvo quanto stabilito e previsto dai commi 2 e seguenti dell’art. 51 TUIR.
❌ Possono essere esclusi da imposizione fiscale i rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, 1️⃣ di competenza del datore di lavoro 2️⃣ anticipate dal dipendente per 3️⃣ esigenze operative.
🔀 I costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di #pezzegiustificative documentalmente accertabili, per permettere di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
📢 Si è recentemente chiarito che il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per svolgere la loro attività lavorativa, ❗ può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, ✅ non è imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

🎓Fonte: risposta AdE ad interpello n. 290 dell’11 aprile 2023🎓

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