Circolare n. 22 del 24 novembre 2017
Sgravi contributivi alle aziende che le applicano.
Il decreto attuativo del Jobs Act all’ articolo 25 del D. Lgs. N. 80 del 15 giugno 2015 prevedeva che con decreto interministeriale venissero definite delle misure volte a favorire la conciliazione dei tempi legati alla vita professionale e a quella privata.
In attuazione di quanto disposto con il decreto del 2015, il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha emanato il decreto del 12 settembre 2017 il quale prevede che dal 17 ottobre 2017 le aziende potranno concorrere a beneficiare degli sgravi contributivi a seguito del preventivo deposito di contratti aziendali, purché effettuato tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018, che prevedano misure di conciliazione vita e lavoro.
Quali sono i requisiti per beneficiare dello sgravio contributivo stanziato per il triennio 2016-2018 e quali sono le misure di conciliazione?
REQUISITI
- Siglare in accordo con le rappresentanze sindacali il contratto contenente le misure migliorative anche attraverso l’estensione di misure già contemplate dai precedenti contratti aziendali o recepire quanto previsto dai contratti territoriali;
- Depositare telematicamente il contratto ENTRO il 31 agosto 2018 presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
- Applicare il contratto ad almeno il 70% della media dei lavoratori occupati nell’anno civile precedente;
Per l’ammissione al beneficio almeno due delle misure di conciliazione dovranno essere individuate nelle aree di intervento A, B, e C di cui almeno una deve rientrare nelle aree A o B.
MISURE DI CONCILIAZIONE
AREA A – Per favorire la genitorialità:
- Estensione temporale del congedo di paternità o maternità e la relativa indennità;
- Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- Previsione di nidi d’infanzia/asili nido aziendali o interaziendali;
- Percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- Buoni per l’acquisto di servizi baby sitting;
AREA B – Per favorire la flessibilità organizzativa:
- Lavoro agile (smart working);
- Flessibilità oraria in entrata e uscita;
- Part-time;
- Banca ore;
- Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti;
AREA C – Per favorire il Welfare Aziendale:
- Convenzioni per l’erogazione del time saving;
- Convenzioni con strutture per servizi di cura;
- Buoni per l’acquisto di servizi di cura;
IL BENEFICIO
Lo sgravio contributivo non potrà eccedere il 5% dell’imponibile previdenziale dichiarato all’INPS nell’anno civile precedente la domanda e ciascun datore potrà beneficiarne solo una volta nel biennio 2017-2018.
L’entità dello sgravio contributivo dipenderà dalla somma di due quote associate alla capienza delle risorse finanziarie stanziate e alla situazione occupazionale del datore concorrente:
QUOTA A:
Il 20% delle risorse finanziarie (per il 2018 euro 54.000.000,00) per il numero di datori ammessi nell’anno.
+
QUOTA B:
L’80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati nell’anno precedente la domanda dai medesimi datori di lavoro.
Fonte: D. Lgs. 80 del 15 giugno 2015, Decreto interministeriale 12 settembre 2017 .