Circolare n. 5 del 14 gennaio 2019
In data 28 dicembre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal giorno 1° Gennaio 2019.
Ricordiamo che va assolta un’imposta di bollo di € 2,00 nei casi di emissione di fatture non assoggettate ad iva di importo superiore ad € 77,47.
A partire dal 1° Gennaio 2019, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse, dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo alla fine di ogni trimestre (es. 20 Aprile 2019 – 20 Luglio 2019 – 20 Ottobre 2019 – 20 Gennaio 2020).
In fattura verrà riportata l’apposita dicitura per assolvimento dell’imposta virtuale.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione diverse modalità di pagamento:
– con un addebito diretto sul conto corrente bancario o postale;
– tramite modello F24 precompilato messo a disposizione all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
Ricordiamo inoltre che i titolari di partita Iva non obbligati alla fatturazione elettronica dal 2019, possono continuare ad apportare sulle fatture emesse la marca da bollo cartacea.
Fonte: www.consulentidellavoro.it
Circolare n. 5 del 14 gennaio 2019