Circolare n. 19 del 26 Novembre 2019
LA SCELTA ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019
Il D. Lgs. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza) ha introdotto per le società l’obbligo di nominare, entro il 16 dicembre 2019, un revisore legale o un organo di controllo, al superamento di determinati parametri.
In particolare sono tenute ad assolvere l’obbligo le società che hanno superato, per due esercizi consecutivi (2017 e 2018), almeno uno dei seguenti limiti:
- 20 dipendenti occupati in media;
- 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 4 milioni di euro di totale attivo patrimoniale.
Pertanto, entro il 16 dicembre 2019, le società a responsabilità limitata e le cooperative sono tenute alla convocazione dell’assemblea dei soci, organo che è delegato a nominare il collegio sindacale o il sindaco unico o un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L’apposita assemblea nominerà l’incaricato o gli incaricati, tra gli iscritti nell’apposito registro dei revisori legali, previa eventuale modifica dello statuto sociale se non conforme alle nuove disposizioni del Codice Civile.
La riforma non interviene quindi sulla composizione degli organi, di conseguenza viene lasciata libertà alle imprese se istituire un Collegio sindacale piuttosto che un sindaco unico oppure un revisore legale.
Sarà necessario adempiere tempestivamente perché, al contrario, si rischierebbe di incorrere in un caso di omessa nomina da parte della società.
Quali sarebbero le conseguenze?
- Assoggettamento a sanzione amministrativa;
- Revoca degli amministratori in carica della società;
- Scioglimento della società o reclusione fino ad un anno, se la mancanza del revisore legale dovesse protrarsi nel tempo.
Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.
Fonte: Ipsoa Quotidiano del 25 novembre 2019