Notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate a mezzo PEC

14 Settembre 2017
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Studio Necchio

Circolare n. 17 del 14 settembre 2017

La nuova disciplina decorre dal 1° luglio 2017 e si riferisce alle notificazioni degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per Legge devono essere notificati ai contribuenti.

L’art. 60, comma 7, del DPR 600/1973 introdotto dal D.L. 193/2016 e i conseguenti provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, prevedono che la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per Legge devono essere notificati ai contribuenti puo’ essere effettuata diret­tamentea a mezzo PEC (posta elettronica certificata) del contribuente, senza ulteriori co­mu­ni­ca­zioni o trasmissioni con modalità cartacea e postale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una facoltà per l’Ufficio che, dun­que, potrà continuare ad utilizzare anche le altre specifiche modalità di notifica previste dall’art. 60 del DPR 600/73.

La notificazione si intende perfezionata:

  • per il notificante (cioè l’Ufficio che ha proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento o di altri atti con la PEC), nel momento della trasmissione, da parte del suo gestore della casella di PEC, della ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale di certificazione dell’avvenuta spedizione del messaggio;
  • per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta inviata all’ufficio dal gestore della casella di PEC del destinatario.

La disciplina sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti prevede una distinzione rispetto ai destinatari degli stessi, precisamente:

  • soggetti obbligati ad avere una PEC;
  • soggetti non obbligati ad avere una PEC.

Ai soggetti obbligati ad avere una PEC (imprese individuali, società e professionisti) le notificazioni devono avvenire all’indirizzo del destinatario risultante presso l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Ai soggetti non obbligati ad avere un indirizzo PEC (es. persone fisiche), che decidono di intrattenere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria utilizzando tale modalità, la procedura di notifica degli atti è subordinata alla specifica richiesta dell’interessato, che deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo di PEC da utilizzare.

A fronte della possibile notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti, il soggetto destinatario obbligato o non obbligato a tenere una casella di PEC è tenuto a prestare la massima attenzione alla propria casella di PEC, che deve essere oggetto di un costante monitoraggio.

 

Fonti: Art. 60, comma 7, DPR 600/1973 introdotto dal D.L. 193/2016

 

Circolare n. 17 del 14 settembre 2017

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