Circolare n° 2 del 03 gennaio 2017
Il contributo previdenziale Enasarco viene calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).
Il contributo è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone, anche di fatto.
Dal 1° gennaio 2017 Il versamento dei contributi è quantificato nella misura del 15,55% (7,775% a carico del preponente e 7,775% a carico dell’agente) con un minimale ed un massimale annuo, che viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.
Dal 2017 per conoscere le nuove soglie del minimale contributivo Enasarco 2017 e del massimale provigionale 2017, occorre attendere l’aggiornamento da parte dell’ISTAT, poichè i minimali ed i massimali Enasarco sono determinati applicando agli importi stabiliti per il 2016, la rivalutazione ISTAT.
Questi valori vi saranno comunicati appena saranno disponibili sul sito dell’Enasarco.
Ricordiamo che il criterio per l’applicazione dell’aliquota è quello della competenza, pertanto le fatture per le provvigioni relative all’anno 2016, dovranno recare l’aliquota relativa allo scorso anno anche se emessa nel 2017.
Lo studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.
Fonte: sito Enasarco ,ultima consultazione 03 Gennaio 2017
Circolare n.2 del 3 gennaio 2017