Circolare n. 34 del 24 luglio 2020
La Legge di conversione del Decreto Rilancio, DL 34/2020, entrata in vigore in data 19 luglio 2020, ha modificato l’art. 93 del suddetto decreto, introducendo il comma 1-bis, in merito alla proroga “automatica” della durata dei contratti a termine (compresi i contratti di somministrazione) e di apprendistato.
La novità riguarda la modifica del termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui all’artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, che è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il comma 1-bis si applica esclusivamente ai contratti in essere al 19 luglio 2020 e in presenza dei seguenti requisiti:
- lavoratori con contratto:
- a tempo determinato
- somministrazione a tempo determinato
- apprendistato di primo e di terzo tipo, ovvero apprendistato per il diploma e la qualifica professionale e apprendistato di alta formazione e ricerca;
- lavoratori che abbiano usufruito di ammortizzatore sociale con causale Covid-19.
I requisiti devono coesistere.
Stanti le attuali disposizioni, la proroga opererà automaticamente e dovrà, a nostro avviso, intendersi neutra in quanto non impatterà sul numero delle proroghe, sulla durata massima del contratto (24 mesi) e sul superamento dei 12 mesi acausali.
La norma non è retroattiva pertanto i contratti cessati ante 19 luglio 2020 non rientrano in tale disciplina.
Precisiamo, comunque, che si attendono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Circolare n. 34 del 24 luglio 2020