NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO AD APPRENDISTATO E CONTRATTI A TERMINE

25 Luglio 2020
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Eleonora Malusa

Circolare n. 34 del 24 luglio 2020

La Legge di conversione del Decreto Rilancio, DL 34/2020, entrata in vigore in data 19 luglio 2020, ha modificato l’art. 93 del suddetto decreto, introducendo il comma 1-bis, in merito alla proroga “automatica” della durata dei contratti a termine (compresi i contratti di somministrazione) e di apprendistato.

 

La novità riguarda la modifica del termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui all’artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, che è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Il comma 1-bis si applica esclusivamente ai contratti in essere al 19 luglio 2020 e in presenza dei seguenti requisiti:

  • lavoratori con contratto:
    • a tempo determinato
    • somministrazione a tempo determinato
    • apprendistato di primo e di terzo tipo, ovvero apprendistato per il diploma e la qualifica professionale e apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • lavoratori che abbiano usufruito di ammortizzatore sociale con causale Covid-19.

I requisiti devono coesistere.

Stanti le attuali disposizioni, la proroga opererà automaticamente e dovrà, a nostro avviso, intendersi neutra in quanto non impatterà sul numero delle proroghe, sulla durata massima del contratto (24 mesi) e sul superamento dei 12 mesi acausali.

La norma non è retroattiva pertanto i contratti cessati ante 19 luglio 2020 non rientrano in tale disciplina.

 

Precisiamo, comunque, che si attendono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Circolare n. 34 del 24 luglio 2020

 

 

 

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