Circolare n. 16 del 13 settembre 2017
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017 ha emanato nuove disposizioni per la fruizione dei buoni pasto, la normativa è entrata in vigore il 9 settembre 2017.
Il Decreto introduce novità in merito all’utilizzo, da parte del personale dipendente o dei collaboratori, dei buoni pasto, infatti:
- saranno cumulabili, e dunque fruibili, fino a otto buoni pasto al giorno;
- l’utilizzo dei buoni pasto è riconosciuto anche al personale dipendente cui rapporto non prevede nel normale orario di lavoro una pausa pranzo;
La norma non si esprime dal punto di vista fiscale per cui rimangono in vigore le disposizioni contenute all’art. 51 del Tuir, ovvero, il sostituto d’imposta non sarà soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale qualora fornisca al personale un buono pasto cartaceo del valore di 5.29 euro o di 7 euro se elettronico al giorno. Pertanto la norma fa riferimento al mero utilizzo dei buoni pasto da parte dei lavoratori subordinati, a tempo pieno o a tempo parziale, e collaboratori con contratto diverso dalla subordinazione. Sempre relativamente alla fruizione dei buoni pasto il Ministero precisa che gli stessi non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili dal solo titolare esclusivamente per l’intero valore facciale.
Al fine di un corretto utilizzo dei buoni pasto le due tipologie, cartaceo ed elettronico, devono possedere le seguenti caratteristiche:
Cartaceo | Elettronico |
– Codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; – La ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; – Il valore facciale; – Il termine temporale di utilizzo; – Spazio per inserire: data di utilizzo, firma del titolare e timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale viene usato il ticket; – Dicitura ‘Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato o sottoscritto dal titolare; | – Codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; – La ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; – Il valore facciale; – Il termine temporale di utilizzo; – L’obbligo di inserire la data di utilizzo del ticket e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato è ottemperato dall’associazione elettronica al buono in fase di utilizzo; – L’obbligo di firma del titolare nel buono pasto è assolto associandolo, in fase di registrazione, ad un numero o codice identificativo riconducibile al titolare stesso; – Dicitura ‘Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se dotato e sottoscritto dal titolare’. |
Fonti: Seac, Decreto n. 122 del 7 giugno 2017, Il Sole 24 ore