Circolare n° 11 del 27 giugno 2017
È stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione – con modificazioni – del Decreto Legge n. 50/2017 con le disposizioni urgenti in materia finanziaria.
La norma prevede, tra le altre cose l’introduzione della nuova disciplina sul lavoro accessorio.
I nuovi Voucher, non saranno utilizzabili almeno sino al prossimo 10 Luglio 2017, così come comunicato da parte dell’Ufficio Stampa di Palazzo Chigi.
In attesa di opportune precisazioni da parte dell’INPS e del Ministero del Lavoro, illustriamo brevemente le caratteristiche dei due nuovi strumenti, denominati:
– “PrestO”, (Prestazioni Occasionali) riservate esclusivamente al mondo delle Imprese;
– “Libretto Famiglia”, riservato invece alle Famiglie.
PrestO – Prestazioni Occasionali per il mondo delle Imprese
Le PrestO sono un nuovo strumento riservato a Persone Fisiche che esercitano Attività d’Impresa, Professionisti e Piccole Imprese che occupano fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Attenzione: Le Aziende con più di 5 lavoratori non potranno utilizzare le Prestazioni Occasionali.
Non potranno altresì fare ricorso a queste prestazioni le Aziende dell’Edilizia (compresi i settori affini) e le imprese che operano nell’ambito dell’esecuzione di Appalti di Opere o Servizi.
- SOGGETTI RETRIBUITI: generalità dei lavoratori, con esclusione dei soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- MISURA DELLA RETRIBUZIONE: il costo per l’Impresa è di circa 12,50€ per ogni ora di lavoro, al quale corrisponde una retribuzione oraria netta di 9,00€.
Attenzione: per ogni prestazione lavorativa, viene previsto un compenso minimo di 36€, corrispondente a 4 ore lavorative.
- PROCEDURA DA SEGUIRE:
L’utilizzatore dovrà acquistare preventivamente, attraverso un’apposita procedura INPS, le prestazioni da utilizzare. Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, si dovranno comunicare i dati identificativi della prestazione: identità del lavoratore, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto della prestazione, data e orario di inizio e fine, compenso pattuito.
L’INPS, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazione, provvede al pagamento del compenso al prestatore, attraverso accredito su conto corrente o ritiro presso gli uffici postali, nonché all’accredito dei contributi e al trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.
- LIMITI DI UTILIZZO:
- Ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, potrà erogare compensi per un massimo di 5.000 €per ogni anno civile;
- Ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, potrà percepire compensi per un massimo di 5.000 €per ogni anno civile;
- Ogni prestatore, con riferimento al medesimo utilizzatore, potrà percepire compensi per un massimo di 2.500 €.
Libretto Famiglia
Il libretto Famiglia è uno strumento riservato alle Persone Fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa ma per attività quali: piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare.
- SOGGETTI RETRIBUITI: generalità dei lavoratori, con esclusione dei soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
- MISURA DELLA RETRIBUZIONE: il costo per la famiglia è di 12€ per ogni ora di lavoro, al quale corrisponde una retribuzione oraria netta di 10,00€.
- PROCEDURA DA SEGUIRE:
L’utilizzatore dovrà acquistare preventivamente, attraverso un’apposita procedura INPS, un libretto nominativo.
Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, si dovranno comunicare i dati identificativi della prestazione: identità del lavoratore, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto della prestazione, data e orario di inizio e fine, compenso pattuito.
L’INPS, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazione, provvede al pagamento del compenso al prestatore, attraverso accredito su conto corrente o ritiro presso gli uffici postali, nonché all’accredito dei contributi e al trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi
Entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, la persona fisica comunicherà all’INPS i dati riepilogativi della prestazione svolta.
- LIMITI DI UTILIZZO:
- Ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, potrà erogare compensi per un massimo di 5.000 € per ogni anno civile;
- Ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, potrà percepire compensi per un massimo di 5.000 € per ogni anno civile;
- Ogni prestatore, con riferimento al medesimo utilizzatore, potrà percepire compensi per un massimo di 2.500 €.
Per ulteriori aggiornamenti si attende la Circolare INPS esplicativa in merito alle modalità di fruizione dei nuovi Voucher.
Fonte: Legge n. 96 del 21 giugno 2017.