Nuove tutele per i lavoratori autonomi

7 Luglio 2017
|
Studio Necchio

Circolare n. 12 del 7 luglio 2017

Il 13 giugno 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 la quale introduce novità in materia di lavoro autonomo non imprenditoriale.

L’art. 6 prevede, a fronte dell’innalzamento dell’aliquota aggiuntiva di 0,5 punti percentuali attualmente pari allo 0,72%, maggiori tutele in materia di sicurezza e protezione sociale per i professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali. Contestualmente all’inalzamento della suddetta aliquota sono stati abbassati i requisiti per l’accesso alle prestazioni di maternità e di indennità di malattia:

  • per l’indennità di maternità è stato incrementato il periodo indennizzabile entro il quale individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e sono stati introdotti massimali e minimali per la fruzione delle prestazioni. Inoltre, ai sensi dell’ 13 della Legge 81/2017, l’indennità di maternità è dovuta, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi, a prescindere dall’effettiva astensione effettiva del dall’attività lavorativa;
  • l’indennità di malattia è stata estesa anche a quei soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale previsto per la fruizione della stessa. L’indennità di malattia non viene comunque corrisposta per gli eventi di durata inferiore ai 3 giorni;

La recente Legge n. 81/2017 con l’art. 7 ha aggiunto all’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l’art. 15 bis che disciplina l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, c.d. DISS-COLL, facendola decorrere dal 1° luglio 2017. Tale disposizione interessa eventi di disoccupazione involontaria avvenuti dopo il 1° luglio 2017 che abbiano colpito collaboratori coordianti e continuativi, anche a progetto, non pensionati e privi di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Al fine della fruizione del suddetto trattamento per la disoccupazione i soggetti colpiti dall’evento devo vantare, nell’anno civile in cui corre l’avvenimento, almeno 1 mese di contribuzione ovvero un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari a alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. È comunque dovuta la contribuzione pari ad aliquota del 0,51% per tutti gli aventi diritto alla DIS-COLL compresi gli amministratori e i sindaci che continuano tuttavia a non avere diritto alla prestazione.

Ulteriori tutele vengono previste all’art. 8 in materia di congedi parentali disponendo dal 14 giugno 2017, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione Separata INPS non pensionati e non assicurati ad altre forme pensionistiche dietro versamento dell’aliquota aggiuntiva pari al 0,72%, il trattamento economico relativo a tale congedo. Il congedo parentale verrà erogato per un massimo di 6 mesi ed entro l’arco dei primi tre anni di vita del bambino, tenendo conto che:

  • Il congedo parentale non potrà superare complessivamente i 6 mesi e tale periodo dovrà essere applicato cumulativamente ad entrambi i genitori anche quando uno di questi fruisca del trattamento economico da un’altra gestione previdenziale;
  • L’indennità è corrisposta quando risultino accreditate almeno 3 mensilità della contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito relativo alla predetta contribuzione;
  • Il congedo parentale è dovuto anche quando non si sia adempiuto al requisito contributivo purchè questo intercorra nel primo anno di vita del bambino;

Sempre secondo l’art. 8, comma 10, dal 14 giugno 2017 i periodi di malattia certificati come oncologica o derivante da patologia cronico-degenerative ingravescenti o che comportino un’inabilità al lavoro temporanea del 100% si applicherà il trattamento spettante alla degenza ospedaliera.

Infine all’art. 15 della Legge n. 81/2017, riformulando l’art. 409 c.p.c, al termine ‘coordinazione’ viene attribuito il significato di organizzazione della propria attività lavorativa con modalità ‘autonoma’.

 

Fonte: L. 81 del 22 maggio 2017.

 

Circolare n. 12 del 7 luglio 2017

 

Condividi su LinkedIn
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi per mail
Stampa

Vuoi maggiori informazioni?