Nuovo esonero contributivo

27 Gennaio 2016
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Studio Necchio

Circolare n° 2 del 27 Gennaio 2016

Assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2016

La Legge di Stabilità 2016 (l. 208/2015) ai commi 178-181 disciplina il nuovo esonero contributivo introdotto in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 Gennaio 2016 al 31 Gennaio 2016.

Per l’anno in corso infatti è riconosciuto ai datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo, un esonero pari al 40% dei contributi previdenziali dovuti a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi in riferimento ai contratti a tempo indeterminato stipulati a far data dal 1 Gennaio 2016 e sino al 31 Dicembre 2016 nel limite massimo di € 3.250,00, su base annua.

L’ esonero sopradescritto NON spetta per seguenti casi:

  • Lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro;
  • Lavoratori che abbiano già usufruito del beneficio dell’esonero contributivo per l’ anno 2015, o 2016 in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • Lavoratori che abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 3 mesi del 2015 con il medesimo datore di lavoro, ovvero società ad esso controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo anche per interposta persona all’azienda che intende usufruire dell’esonero;

L’esonero, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla legge vigente.

 

Fonte:  Legge 208/2015 art. 1 comma 178 – 181

 

Circolare n° 2 del 27 gennaio 2016

 

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