Nuovo obbligo di comunicazione infortuni all’ INAIL

13 Ottobre 2017
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Studio Necchio

Circolare n. 20 del 13 ottobre 2017

La Circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 fornisce le prime istruzioni operative in merito alla comunicazione di infortunio ai fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le successive modificazioni.

Dal 12 ottobre 2017 è obbligatorio per tutti i datori di lavoro comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni che comportino almeno un giorno di assenza dal lavoro escluso quello dell’evento.

Il mancato rispetto dell’invio della comunicazione d’infortunio determinerà la sanzione amministrativa pecuniaria che andrà da 548 a 1972.80 euro come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 articolo 55, comma 5, lettera h).

Rimane invariata la disciplina per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, che sancisce l’obbligo di denuncia all’INAIL ai fini assicurativi entro due giorni dalla ricezione del certificato medico che attesti una prognosi superiore a tre giorni la cui inosservanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro.

Anche la disciplina degli indennizzi INAIL rimane invariata, pertanto tutti gli infortuni che non superino i 3 giorni di prognosi rimangono interamente a carico del datore di lavoro.

 

Durata prognosi infortunioObblighi a carico del datoreIndennizzo del dipendente
Almeno 1 giorno escluso quello dell’infortunioDenuncia all’ INAIL entro 48 ore dalla ricezione telematica del certificato medicoA carico del datore per il periodo di carenza (3 giorni)
Superiore a 3 giorniComunicazione all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione telematica del certificato medicoA carico del datore per il periodo di carenza (3 giorni)

 

Fonte: Circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017, Seac n. 326/2017

 

Circolare n. 20 – 17

 

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