Pagamento delle retribuzioni di Dicembre 2018 entro il 12 gennaio 2019 (prorogata al primo giorno utile 14.01.2019)

3 Gennaio 2019
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Studio Necchio

L’applicazione del cd. principio di cassa allargato: le operazioni di conguaglio fiscale

 

Circolare n. 1 del 3 gennaio 2019

diti da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 TUIR comma 1, si intendono percepiti nel periodo d’imposta (anno 2018) quando riconosciuti effettivamente entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo (per l’anno 2019, la scadenza è posticipata al primo giorno non festivo, quindi il 14 gennaio 2019) secondo il cd. principio di cassa allargato. Il medesimo principio viene applicato anche ai compensi erogati agli amministratori con rapporto di collaborazione in quanto valori assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c. bis TUIR.

Secondo il suddetto principio le implicazioni del rispetto di quanto disposto dall’art. 51 comma 1 del TUIR sono:

– comprendere i valori relativi a retribuzioni, somme, compensi erogati per il mese di dicembre 2018 quando erogati entro il 12 gennaio nella Certificazione Unica (CU) 2019 – Redditi 2018 e l’applicazione delle relative ritenute e detrazioni fiscali;

– la deduzione dal conto economico della società dei costi relativi alle retribuzioni, somme, compensi erogati per il mese di dicembre 2018 quando erogati entro il 12 gennaio.

 Focus compenso degli Amministratori

Ai fini della deducibilità di quanto sopra menzionato devono rispettarsi:

– Il principio di cassa: devono essere corrisposti i compensi agli Amministratori con rapporto di collaborazione entro il 12 gennaio.

– Il compenso deve risultare dalla delibera dei soci i quali corrisponderanno una retribuzione proporzionata ed adeguata.

 

Conguaglio di fine anno

Come ogni anno, la busta paga di dicembre coincide con il conguaglio fiscale ovvero il conguaglio irpef di fine anno. Tale operazione serve a stabilire in via definitiva l’ammontare dell’irpef che il dipendente deve versare all’Erario sui compensi erogati nel corso dell’anno da parte del datore di lavoro.

Se dalle operazioni di conguaglio emerge che l’irpef trattenuta nel corso dell’anno al dipendente è superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto nel periodo d’imposta (sulla base del reddito complessivo e definitivo), si parla di “conguaglio a credito”, pertanto al dipendente spetta una somma in busta paga (sempre di dicembre) pari all’importo delle imposte trattenute in più.

Se invece dal conguaglio emerge che l’irpef pagata dal dipendente nel corso dell’anno è inferiore a quella effettivamente dovuta si tratta di un “conguaglio a debito”, pertanto al dipendente verrà trattenuta in busta paga una somma pari all’irpef non versato.

 

Bonus Renzi

La busta paga di dicembre è l’occasione per stabilire definitivamente quanto del bonus 80 €uro spetta al lavoratore per l’intero anno che volge a conclusione. Sulla falsa riga di ciò che accade per l’irpef, con il cedolino di dicembre 2018 si andrà a stabilire qual è l’ammontare effettivo del bonus Renzi (detto anche “credito fiscale D.L. n. 66/2014”) e confrontarlo con quanto anticipato nel corso dell’anno.

Il conguaglio del bonus serve soprattutto in quelle situazioni in cui il calcolo non è del tutto chiaro dall’inizio dell’anno (redditi bassi es. part-time) oppure quando il lavoratore viene assunto in corso d’anno, o quando ci sono più rapporti di lavoro.

Precisiamo che esistono tre livelli di reddito aggiornati al 2018 cui corrispondono altrettanti importi del bonus:

– se il reddito complessivo 2018 è pari o inferiore a 24.600 euro spetta il bonus pieno pari a 960 annui;

– reddito complessivo 2018 superiore ad euro 24.600 ma pari o inferiore ad euro 26.600: credito di 960 euro dovrà essere diminuito con la seguente formula [960 * (26.600 – reddito complessivo) / 2000];

– se il reddito 2018 è superiore a 26.600 euro il bonus non spetta.

Si invita, pertanto, a corrispondere le retribuzioni di dicembre 2018 da lavoro dipendente ed i compensi agli amministratori entro il 14 gennaio 2019.

 

 

Circolare n. 1 del 3 gennaio 2019

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