Circolare n°9 del 11 Maggio 2017
In seguito all’entrata in vigore del D.L. 50/2017 la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, attraverso la circolare n. 4 del 5 maggio 2017, si è espressa in merito alla compensazione dei crediti derivanti dal Bonus Renzi. Secondo l’interpretazione della Fondazione, il suddetto Bonus non rientrerebbe tra i crediti a compensazione da presentare tramite F24 in via telematica in quanto l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che elenca i crediti a compensazione soggetti all’obbligo di comunicazione telematica, si limita a nominare i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Essendo il Bonus Renzi (D.L. 66/2014) un credito Irpef anticipato dal datore in busta paga, in qualità di sostituto di imposta, si ritiene plausibile che tale credito non rientri tra le comunicazioni da presentare tramite Fisconline/Entratel in quanto non è da denunciare nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU.
Rimangono confermate le disposizioni introdotte dal D.L. 50/2017:
- Per le compensazioni dei crediti Iva che superino i 5.000 euro sussiste l’obbligo del visto di conformità;
- Per le compensazioni dei crediti, di qualsiasi importo, rimane l’obbligo di presentare in via telematica (attraverso canali Fisconline/Entratel) tramite F24, quando derivino da:
- Imposte sui redditi e relative addizionali;
- Iva;
- Ritenute alla fonte;
- Imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- Imposta regionale sulle attività produttive;
- Crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
L’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa in merito alle compensazioni dei crediti derivanti dal Bonus Renzi ma si è limitata a confermare, attraverso la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, che i controlli sui pagamenti tramite F24 presentati telematicamente inizieranno l’1 giugno 2017.
Fonte: Decreto Legge 50/2017; Circolare n. 4 del 05.05.2017 Fondazione Consulenti del Lavoro.