Circolare n° 14 L del 21 Dicembre 2016
Con la stesura della presente Circolare si intende comunicare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), vige il principo cd di “cassa allargato”, secondo il quale si considerano percepiti nel periodo di imposta anche i compensi in denaro ed in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Quindi per poter dedurre le somme ed i valori corrisposti ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, relative al periodo di imposta 2016, e quindi comprendere tali somme nella prossima Certificazione Unica (che dal 2015 sostituisce il modello CUD), è necessario provvedere al pagamento degli stipendi del mese di dicembre 2016 entro e non oltre il 12 gennaio 2017.
Lo stesso principio di cassa allargata si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori a progetto e alle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) come ad esempio gli amministratori e sindaci di società, in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
Ciò significa che anche per tali soggetti è possibile corrispondere i compensi entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono e considerarli, dal punto di vista fiscale, percepiti comunque nell’anno precedente (nella fattispecie anno 2016). In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare n. 57/E del 18/06/2001 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno cui si riferiscono, anche se pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Per concludere, considerato quanto affermato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/1997, secondo cui ciò che rileva è il momento in cui “(….) il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”, affinché i pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti e i compensi ai collaboratori a progetto, ovvero co.co.co., possano essere considerati effettuati entro il 12 gennaio si rende necessario :
- se corrisposti in contanti, è opportuno ottenere una quietanza con la data di pagamento entro il 12 gennaio;
- se corrisposti con Assegno Circolare o Assegno Bancario, il pagamento risulta ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo, quindi quando lo riceve, sempre entro il 12 gennaio (è sempre opportuna una ricevuta di consegna dell’assegno);
- se corrisposti a mezzo bonifico bancario od altre modalità telematiche, è importante che la somma sia entrata nelle disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio (cioè risulti accreditata sul conto corrente entro tale data).
Per le evidenti conseguenze di carattere fiscale e contabile, si invitano i datori di lavoro a effettuare il pagamento degli stipendi di dicembre entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2017.
Lo studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.
Fonte: Circolare interna di Studio