Circolare n. 7 del 23 gennaio 2019
Innalzata a 65.000 euro la soglia limite di ricavi
Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il regime forfettario (L. 190/2014), per poi essere quest’ultimo completamente riformato l’anno successivo, e modificato con le ultime novità che lo riguardano, con la Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 9-11, legge n. 145/2018).
Dal 1° gennaio 2019, infatti, sono stati stabiliti nuovi requisiti di accesso e permanenza per quanto riguarda le Partite Iva che utilizzano questo regime fiscale agevolato, che ricordiamo essere riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Di seguito si elencano le variabili che incidono sulla scelta di appartenenza al regime forfettario, alcune ancora in fase di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale non ha ancora pubblicato Circolari interpretative sull’argomento.
REQUISITI DI ACCESSO
A seguito della riscrittura dell’art. 1, comma 54, L. 190/2014, è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame, costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000,00, ragguagliati ad anno, per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente.
In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.
TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Tabella limiti ricavi / compensi
È confermata l’abrogazione dei seguenti requisiti di accesso (la cui valutazione era invece necessaria prima del 01.01.2019):
– spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
– costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.
– coloro che intendono applicare il regime agevolato non devono aver percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Il regime forfetario non puo’ essere adottato dai soggetti che:
– si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
– non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
– in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
– contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo. (Da chiarire le modalità applicative);
– esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro. (Da chiarire le modalità applicative).
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA
Nel passaggio al regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 del D.p.r. 633/72, per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati, esistenti alla data del 31.12.2018. In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono: i servizi non utilizzati al 31.12.2018, le rimanenze di magazzino e i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni). Il contribuente, alla presentazione della Dichiarazione Iva 2019 per anno 2018, si troverà a dover quindi riversare una parte di Iva detratta al tempo dell’acquisto.
PARTITA IVA REGIME FORFETTARIO, ESONERO DALLA FATTURA ELETTRONICA
I titolari di partita IVA in regime forfettario beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate. Per gli acquisti e/o prestazioni ricevute dovrà essere richiesta copia cartacea della fattura elettronica, come previsto per gli acquirenti / committenti “privati”. A tal fine spetta al contribuente “forfettario” comunicare al proprio fornitore l’applicazione del relativo regime, affinché quest’ultimo non si comporti come con la generalità dei soggetti IVA (emissione della sola fattura elettronica senza fornitura della copia cartacea della stessa). I soggetti in esame possono comunque scegliere di emettere / ricevere fatture elettroniche. In tal caso in capo agli stessi scatta anche l’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture emesse/ricevute in formato elettronico.
REGIME AGEVOLATO PREVIDENZIALE
La lett. D) del co. 111 della Legge di Stabilità 2016 era intervenuta sul regime agevolato ai fini contributivi, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni ARTIGIANI e COMMERCIANTI esercenti attività di impresa. La norma aveva previsto la possibilità di usufruire di una RIDUZIONE del 35 % del versamento dei contributi sul minimale, in via facoltativa e previa richiesta specifica da attuarsi nei confronti dell’Inps. Tale aspetto rimane confermato.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
Si evidenzia che, come in passato, con l’applicazione del regime forfettario le spese sostenute nell’ esercizio dell’attività non sono analiticamente deducibili. Il reddito imponibile infatti risulterà così determinato:
(RICAVI/COMPENSI * COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’) – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
SUL REDDITO COSÌ DETERMINATO SARÀ APPLICATA L’ IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15 % (o del 5% nei primi 5 anni, nel caso di START-UP)
Per tutte le altre regole inerenti il regime in esame non ci sono state variazioni.
Fonte: Circolare interna di Studio
Circolare n. 7 del 23 gennaio 2019