RETRIBUZIONI DICEMBRE 2019

17 Dicembre 2019
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Studio Necchio

Circolare n.  21 del 17 Dicembre 2019

IL PAGAMENTO ENTRO IL 12 GENNAIO 2020

L’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo”. Pertanto è di fondamentale importanza fare chiarezza su quali redditi sono da considerare ai fini fiscali nell’anno solare concluso.

Il datore di lavoro è, quindi, chiamato a corrispondere al lavoratore dipendente lo stipendio di dicembre entro e non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, con particolare attenzione anche alla modalità di pagamento utilizzata.

Il principio di cassa nella sua definizione standard considera tutti i fenomeni numerari che avvengono materialmente nel periodo preso a riferimento. Per agevolare dipendenti e datori di lavoro nel calcolo del reddito e del costo per il personale è stato introdotto il principio “allargato” che estende il termine del periodo d’imposta al 12 gennaio dell’anno successivo quello cui si riferiscono.

Per il lavoratore, il rispetto di questo principio comporta la possibilità di comprendere i redditi di dicembre nel reddito totale del periodo di riferimento, inserirlo nella CU e nel modello 730 relativi e quindi assoggettarlo alla tassazione del periodo d’imposta precedente. Lo stipendio erogato entro tale termine deve riguardare esclusivamente le prestazioni svolte nel mese di dicembre.

Di solito nella busta paga di dicembre vengono effettuate le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno applicando la ritenuta relativa ai redditi dei dipendenti. Il datore deve procedere con i calcoli necessari e:

  • Nel caso in cui l’imposta netta sia minore delle ritenute effettuate in corso d’anno, al dipendente va rimborsata l’eccedenza, compensandola con le ritenute da effettuare sui redditi nell’anno successivo;
  • Nel caso in cui l’imposta netta sia maggiore delle ritenute effettuate in corso d’anno, si trattiene dalla retribuzione di dicembre la differenza. Qualora vi sia incapienza, il sostituito dovrà versarla direttamente entro il 29 febbraio oppure autorizzare il recupero dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi.

Tale limite prende in considerazione non solo le prestazioni per lavoro subordinato ma anche i compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per gli amministratori in quanto risultano essere redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda i liberi professionisti e i contribuenti minimi/forfettari il discorso è diverso. Il principio utilizzato è quello di cassa “stretto”, ovvero che prende in considerazione solo le operazioni effettuate entro il 31/12. Rientrano in questa casistica anche i compensi agli amministratori, se da questi fatturati, ma in riferimento a quelli pagati entro fine anno.  Sarà cura dell’amministratore indicare puntualmente in fattura la data d’incasso ai fini della corretta imputazione.

Particolare riguardo per le modalità di pagamento scelte dalle aziende in quanto l’importo dovrà essere necessariamente nella disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento è da considerare tale quando “esce dalla sfera dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” (Circolare n.57/E del 2001). Pertanto:

  • Se il pagamento è effettuato con assegno bancario o circolare rileva quando questo viene ricevuto, non quando viene effettivamente riscosso (anche in questo caso è preferibile una dichiarazione di ricevimento da parte del dipendente);
  • Se vi è pagamento tramite bonifico bancario vale il giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero che tale somma sia stata effettivamente accreditata entro il 12 gennaio.

Si ricorda che il 12 gennaio 2020 cadrà di domenica, pertanto si invita a procedere con i pagamenti entro il 10/01/2020.

L’ “obbligo” di effettuare il pagamento entro il 12 gennaio ha riscontro positivo anche per i datori di lavoro che possono inserire nel conto economico d’esercizio il costo per il personale comprensivo anche degli stipendi di dicembre. In caso contrario, l’importo rimarrà imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile, con conseguente aumento del carico fiscale e diminuzione del risultato d’esercizio.

Si invita, pertanto, a corrispondere le retribuzioni di dicembre 2019 da lavoro dipendente e i compensi agli amministratori entro il 12 gennaio 2020.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.

 

Fonte: Art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

 

Circolare n. 21 del 17 dicembre 2019

 

 

 

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