💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
In favore dei lavoratori dipendenti, sono previsti #aumentiperiodici della retribuzione in relazione all’#anzianità di servizio.
I CCNL stabiliscono generalmente la maturazione di 👉 uno scatto di anzianità ogni due/tre anni dalla data di assunzione, fino al raggiungimento di un numero massimo (da un minimo di 5 ad un massimo di 12).
Gli scatti di anzianità possono essere determinati:
✅ in cifra fissa;
✅ in percentuale rispetto al minimo contrattuale.
I CCNL possono prevedere il ricalcolo degli stessi 💹 a seguito dell’aumento dei minimi retributivi e/o del passaggio di categoria.
Relativamente ai lavoratori 👥 assunti con contratto di lavoro part-time, tali lavoratori maturano gli scatti di anzianità alla stregua degli altri dipendenti assunti a tempo pieno. Non è richiesto un periodo di maturazione maggiore rispetto a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno ma l’importo sarà 📊 riproporzionato alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
📌 Gli scatti maturano durante le assenze dal lavoro e sono da computarsi nell’anzianità di servizio, ai fini della maturazione stessa, anche i periodi svolti con apprendistato.
L’importo erogato per effetto dell’anzianità di servizio concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale e risulta altresì imponibile ai fini fiscali.
✋ Gli scatti concorrono anche alla determinazione della #retribuzioneutile per il calcolo del TFR.