Lo stage, introdotto con la Legge 24 giugno 1997 n. 196, è un’esperienza formativa volta ad inserire nel mercato del lavoro giovani, persone svantaggiate e disabili.
Il legislatore, attraverso più interventi normativi, ha riformato l’istituto per arrivare alla più recente Legge Fornero n. 92 del 2012 che è stata poi rielaborata dalla Conferenza Stato Regioni e Province autonome nelle Linee guida del 23 gennaio 2013.
Attualmente la regolazione dei tirocini è lasciata alle regioni e per il Veneto si applica la Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e DGR n. 1324 del 23.07.2013.
Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, vede coinvolti tre soggetti:
- L’ente promotore: promuove l’esperienza attraverso la redazione di una convenzione che delinea le regole di attivazione stage che devono rispettare le parti (soggetto promotore e soggetto ospitante), e, insieme all’ ente ospitante/azienda, redige il progetto formativo, ovvero il contenuto del percorso formativo che lo stagista andrà a svolgere. Gli enti abilitati all’attivazione degli stage sono i Servizi per l’impiego delle Province, gli Organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro, ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n.3, gli Organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai sensi della L.R. 9 agosto 2012 n.19, le Università, le Unità Locali Socio Sanitarie, le Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie, e le Cooperative sociali iscritte all’Albo regionale.
Dal 2010 i Consulenti del Lavoro sono abilitati ad attivare progetti formativi.
L’ente promotore è obbligato ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
- L’ente ospitante: sono datori pubblici o privati, liberi professionisti e imprenditori con sede operativa in Veneto che siano in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e con la normativa di cui alla L. 68/99 relativamente alle norme per il diritto al lavoro dei disabili e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi. Con la Legge 99/2013 è stato stabilito che i datori di lavoro con più sedi operative abbiano facoltà di applicare la normativa regionale stage di riferimento dove è situata la sede legale. L’ente ospitante ha l’obbligo di non impiegare stagisti per sostituire lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto di lavoro e di non aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti con mansioni equivalenti salvo che siano occorsi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’ente ospitante deve altresì non avere in corso procedure di Cassa Integrazione per mansioni equivalenti a quelle per cui verrà redatto il progetto formativo del tirocinante.
L’ente deve assegnare al tirocinante un tutor appartenente al proprio organico aziendale il quale deve possedere comprovate competenze ed esperienze professionali in quanto ha il compito di promuovere la formazione del tirocinante nel corso del periodo formativo.
- Lo stagista o tirocinante: è colui che abbia assolto all’obbligo di istruzione e che appartenga ad una categoria determinata a seconda della tipologia di tirocinio da attivare.
I tirocini si dividono in due macro categorie, ovvero, in tirocini curriculari ed extracurriculari:
- I tirocini curriculari sono tirocini promossi all’interno di un percorso scolastico o formativo per realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro rivolti a favore degli studenti o degli allievi iscritti ad un corso formativo presso Università, Istituti scolastici, Istituti abilitati al rilascio di titoli di studio, Istituti di formazione professionale iscritti all’elenco regionale. Al tirocinio curriculare non si applicano determinati vincoli che invece sono previsti per i tirocini extracurriculari: il tirocinante può svolgere più di un tirocinio presso il soggetto ospitante, non vi è un numero massimo di tirocini attivabili da osservare, l’ente ospitante non ha vincoli quali quello di non aver licenziato nei 12 mesi prima o di avere soggetti in Cassa Integrazione per le medesime mansioni che impegneranno lo stagista.
Il tutor, responsabile dell’attuazione del progetto formativo del tirocinante potrà, per gli stage curriculari, seguire fino a 5 stagisti. La durata di tale tirocinio è regolata dagli ordinamenti di studio o dai piani formativi.
Per questa tipologia di tirocini è comunque prevista la copertura assicurativa INAIL e RCA.
- I tirocini extracurriculari sono tirocini:
- Tirocini formativi e di orientamento: rivolti a neo qualificati, neo diplomati, neo laureati o neo dottorati per una durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi proroghe comprese;
- Tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo: rivolti a disoccupati/inoccupati, lavoratori sospesi, disabili, soggetti in condizione di svantaggio e categorie particolari di persone svantaggiate. La durata di tale tipologia di stage varia a seconda della categoria a cui il tirocinante appartiene:
- Soggetto disoccupato o inoccupato: massimo 6 mesi proroghe comprese;
- Disabile: massimo 18 mesi proroghe comprese elevabili a 24;
- Soggetti in condizioni di svantaggio: secondo la Legge 381/1991 sono ‘gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno’, nonché soggetti appartenenti a situazioni di fragilità sociale elencate all’art. 22 della legge 8 novembre 2000 n.328. La durata massima di tirocinio prevista è pari a 12 mesi;
- Categorie particolari di persone svantaggiate: ai sensi del regolamento comunitario 800/2008. La durata massima è di 9 mesi proroghe comprese;
3. Tirocini estivi: rivolti a studenti regolarmente iscritti ad un percorso di studio, si svolge durante le vacanze estive per un massimo di 3 mesi proroghe comprese;
Per i tirocini extracurriculari è prevista un’indennità di partecipazione obbligatoria pari ad almeno 400 euro o a 300 euro più buoni pasto, la somma potrà essere riproporzionata qualora il tirocinio preveda un impegno del tirocinante inferiore alle 80 ore mensili.
L’indennità di tirocinio è considerata un reddito limitatamente ai profili fiscali, pertanto si applicheranno le medesime leggi relative ai redditi da lavoro dipendente, ovvero:
- L’assoggettamento a ritenuta d’acconto;
- Detrazioni da lavoro dipendente;
- Addizionali comunali e regionali nonché il cd. Bonus Renzi;
- Consegna della certificazione unica;
Ogni soggetto ospitante può ospitare contemporaneamente un limite massimo di tirocinanti in base alla composizione del proprio organico:
- Per soggetti ospitanti composti da un titolare con meno di cinque di 5 dipendenti: 1 tirocinante;
- Per soggetti ospitanti composti da un numero di dipendenti e addetti tra i 6 e i 20: 2 tirocinanti;
- Per soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti e addetti: il 10% dell’organico.
I disabili, le persone svantaggiate, nonché gli immigrati e i richiedenti asilo non sono soggetti a tali limiti numerici.