Super-ammortamento per i beni strumentali nuovi

25 Gennaio 2016
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Studio Necchio

Circolare n° 1 del 25 Gennaio 2016

La Legge di Stabilità 2016 all’ art. 1,commi da 91 a 94 e 97, consente alla imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi , di incrementare del 40% la deduzione del costo sostenuto.

L’ incremento del 40% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti in :

  • Beni strumentali nuovi acquistati nel periodo dal 15/10/2015 al 31/12/2016;
  • Beni acquistati con contratto di leasing nel periodo dal 15/10/2015 al 31/12/2016 ;

L’ agevolazione spetta per:

  • Per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
  • Per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto;
  • NON spetta per i beni utilizzati sulla base di un contratto di noleggio;

Si ricorda che per la fruizione dell’ agevolazione è necessaria l’ entrata in funzione del bene.

Sono ESCLUSI dall’ incremento in oggetto gli investimenti:

  • In beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5 %;
  • In fabbricati e costruzioni;

L’ agevolazione sopradescritta consiste nella maggiorazione del 40 % del costo del bene. Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento.

VEICOLI A DEDUCIBILITA’ LIMITATA:

Per quanto riguarda gli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel periodo in esame, oltre all’ incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l’ aumento nella medesima misura ( ossia 40%) dei limiti di deducibilità di cui all’ art. 164, comma 1, lett b), TUIR.

Ad esempio, nel caso di acquisto di autovetture il limite ordinario di deducibilità di € 25.822,84 ( per agenti e rappresentanti) viene innalzato a € 36.151,98.

Per le altre imprese, invece, il limite ordinario di € 18.075,99 viene innalzato a € 25.306,39.

L’incremento del 40% ai sensi della lett.b) , art 1  non opera per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Si ricorda che l’ incremento del costo del bene ha rilevanza esclusivamente fiscale, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio.

 

Fonte: Circolare Seac n° 13 del 14 Gennaio 2016

 

Circolare 01 del 25 gennaio 2016

 

 

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