In materia di ferie il legislatore afferma che i lavoratori dipendenti hanno il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite al fine di reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa e partecipare alla vita familiare e sociale.
DI SEGUITO RISPONDO A DOMANDE SPESSO POSTE DAI NOSTRI CLIENTI:
COME FUNZIONA IL CONTEGGIO DELLE FERIE? E QUANDO DEVONO ESSERE FRUITE?
La durata del periodo di maturazione delle ferie è di 12 mesi ed il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Il periodo minimo annuale di ferie retribuite va goduto:
- Per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo in caso di richiesta del lavoratore);
- Per le restanti 2 settimane, o il diverso periodo residuo, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, anche in modo frazionato;
- I giorni eccedenti alle 4 settimane, eventualmente previsti dal Contratto Collettivo di riferimento, possono essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi stessi, anche in modo frazionato.
COME VIENE DETERMINATO IL PIANO FERIE?
All’inizio dell’anno il datore di lavoro generalmente stabilisce il periodo e le modalità di godimento delle ferie da parte del personale mediante la predisposizione di un piano ferie da lui stesso approvato.
Nel caso pratico, quindi, le ferie:
- possono essere fruite in forma di ferie collettive, dunque contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori dell’impresa o da tutti gli appartenenti a singoli reparti (qualora quest’ultima, per esempio, sospenda totalmente o parzialmente l’attività produttiva);
- nella forma di ferie individuali, dunque si ha la continuazione regolare dell’attività produttiva. In questa fase il datore di lavoro, nel fissare le ferie individuali, dovrà mediare tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.
IL PIANO FERIE PUO’ SUBIRE VARIAZIONI?
Si, dopo aver fissato e comunicato il periodo di godimento delle ferie ai dipendenti, il datore di lavoro può modificarlo sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali. Dovranno le stesse essere comunicate con preavviso.
Pertanto, mentre il lavoratore ha la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire delle ferie mediante comunicazione preventiva eventualmente scritta, spetterà al datore di lavoro l’esatta determinazione del periodo feriale.
COSA ACCADE NEL CASO DI FERIE NON GODUTE?
Le ferie non godute possono essere differite entro i termini stabiliti dalla legge.
Vige in Italia il divieto di monetizzazione del periodo di ferie corrispondente alle 4 settimane garantite per legge. Al fine di rafforzare il contenuto irrinunciabile delle ferie, il lavoratore non può accordarsi con il datore di lavoro per trasformare in retribuzione i giorni di ferie non goduti. Questa soluzione può ritenersi invece possibile limitatamente al caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, qualora il lavoratore non avesse intenzione di godere del periodo minimo di ferie previsto entro l’anno di maturazione, il datore di lavoro può obbligarlo a consumarlo, al fine di evitare le conseguenti sanzioni amministrative.
IL PERIODO FERIALE E’ RETRIBUITO?
Il diritto alle ferie implica al datore di lavoro non solo l’obbligo di assegnarle ai lavoratori, ma anche quello di corrispondere loro la normale retribuzione. Sarà pertanto considerato nullo qualsiasi patto individuale o collettivo che preveda un trattamento diverso.
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