VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

5 Novembre 2019
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Studio Necchio

Circolare n.  17  del 05 novembre 2019

REINTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE

Nel 2017 era stata prevista l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle Dogane, di vendita di prodotti alcolici, consentendo ai suddetti esercenti di non essere più censiti dalle dogane (articolo 1, comma 178, L. 124/2017).

Per effetto delle modifiche introdotte con l’art. 13 bis della legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), viene ripristinato l’originario campo di applicazione per le fattispecie elencate al paragrafo precedente, per quanto riguarda l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Sinteticamente le situazioni soggettive che vengono considerate dall’ Agenzia delle Dogane, nella Direttiva n. 131411/RU del 20.09.2019, possono essere riepilogate come segue:

 

  • Operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo;

procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di prodotti alcolici. (Modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane da inviare all’Ufficio a mezzo posta raccomandata A/R o consegna a mano).

 

  • Esercenti che hanno effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 e non hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia; sono tenuti a consolidare la propria posizione entro fine anno.

 

 

  • Per le attività di vendita iniziate dal 30 giugno 2019la comunicazione da presentare allo Sportello Unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia, ai sensi del D.Lgs. 504/1995, trasmessa dall’autorità comunale all’Ufficio delle Dogane.

 

Si rammenta che se nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia sono intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore deve procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio dandone tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane.

 

Infine per le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, considerato il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

La finalità della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 è quella di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici, presupponendo che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.

 

Fonte:  Agenzia delle Dogane – Direttiva n. 131411/RU del 20.09.2019

 

Circolare n. 17 del 5 novembre 2019

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